Il gruppo di minoranza “Lista civica – voce al popolo”, qualche settimana addietro fece affiggere un manifesto che illustrava ed interpretava vari aspetti della annosa questione USI CIVICI tra cui quelli inerenti la cosiddetta Legge Galasso.
Riporto testualmente il terzo comma o capoverso che mi ha dato spunto per il commento che segue.
“Inoltre, il comune di Trentinara non ha rimosso il vincolo paesaggistico gravante sui suoli, previsto dalla legge n. 431/1985 (legge Galasso) che ricomprende tra le aree soggette a vincolo paesaggistico anche quelle gravate da uso civico. Tale vincolo è stato confermato con D.lgs. n. 490/1999 fino all’attuale Codice dei Beni Culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004”
Quanto riportato è vero ad eccezione del fatto che il vincolo è stato istituito da una Legge Nazionale, la n. 431 il 4 agosto 1985 codidetta legge Galasso, e solo con una Legge Nazionale può essere rimosso per cui il comune di TRENTINARA non aveva e non ha strumenti per farlo già dal 1985.
Comunque per i meno addetti ai lavori cercherò di addentrarmi nel tema per dare lo spunto ad ognuno di farsi un’idea propria.
Per vincolo paesaggistico si intende “una restrizione della libertà progettuale la quale deve proteggere le aree di particolare pregio estetico e ambientale da interventi che potrebbero comprometterne il valore. Lo scopo primario è quello di preservare le bellezze naturali ed il patrimonio culturale del territorio garantendo che ogni opera o modifica edilizia sia in armonia con l’ambiente circostante”.
In sostanza questa norma seppur limitativa, regola tutti gli inerventi edilizi nelle aree in cui è presente in vincolo, imponenedo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione paesaggistica prima di dare inizio ai lavori.
Per cui una volta accertata la presenza del vincolo paeseggistico su un’area o su un immobile, qualsiasi intervento edilizio o anche di semplice modifica che possa alterarne l’aspetto esteriore richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Questa autorizzazione è rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di Salerno competente per il territorio di TRENTINARA.
Un’ultima considerazione. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per fortuna, non ha interessato i fabbricati per i quali era stata richiesta la Concessione Edilizia in Sanatoria in virtù della legge 47/85 poiché la condizione propedeutica per l’adesione al Condono Edilizio era che i fabbricati dovevano essere stati ultimati entro il 1° ottobre 1983 epoca in cui la legge Galasso non era stata ancora promulgata.
Trentinara, agosto 2026
Antonio Pio MARINO